La durata di ogni singolo noleggio è quella prevista dal contratto di noleggio. Eventuali danni presenti sul veicolo alla consegna dello stesso dovranno essere riportati sul verbale di consegna, diversamente verranno trattati come sinistri.
Il locatario dovrà attenersi alla normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del veicolo, rispondendo direttamente per tutte le eventuali infrazioni contestategli in Italia o all’estero.
Alla ricezione di qualsiasi verbale di contestazione di violazioni del Codice della Strada, il locatore provvederà a restituire il verbale congiuntamente alla comunicazione dei dati del locatario alle Autorità emittenti il verbale e a chiedere la rinotifica al locatore, a norma del vigente Codice della Strada e norme collegate.
Il locatore si impegna a provvedere direttamente al pagamento delle contravvenzioni entro i termini. Nel caso in cui, a norma del Codice della Strada, l’Autorità richiedesse la comunicazione delle generalità e dei dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, sarà ad esclusiva cura del locatario provvedere a fornire tutte le informazioni necessarie mantenendo indenne il locatore da ogni eventuale onere conseguente alla omissione o irregolarità della comunicazione.
Il costo dei parcheggi e dei pedaggi autostradali e di ogni altra sanzione ad essi collegata è a carico dell’affidatario.
Il locatore provvederà ad attivare le seguenti coperture assicurative: Assicurazione RCA per tutti i veicoli consegnati all’affidatario con il massimale unico indicato nel contratto di noleggio.
Dal momento della consegna il locatario si impegna ad utilizzare sempre il veicolo in modo tale da rendere valide, efficaci e applicabili le polizze assicurative; dallo stesso momento il locatario è responsabile di ogni danno provocato o subito dal veicolo e pertanto si impegna a manlevare totalmente da qualunque pretesa risarcitoria conseguente all’utilizzo del veicolo noleggiato, da chiunque avanzata, eccedente il massimale di copertura o non rifusa, totalmente o parzialmente, per qualsiasi ragione, dalla compagnia assicuratrice.
Polizza infortuni al conducente: con il massimale indicato nel contratto di noleggio, come da condizioni disponibili presso il locatore, fatta salva l’applicazione di eventuali franchigie. Il locatore avrà sempre facoltà di non offrire tale copertura al locatario.
In caso di furto/incendio totale/parziale il locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità Giudiziaria e farsi rilasciare l’attestato di resa denuncia, la cui copia dovrà essere inviata immediatamente via PEC al locatore.
L’originale della denuncia e le chiavi del veicolo dovranno essere inviate al locatore con raccomandata A.R. entro 72 ore. In caso di smarrimento, ovvero di furto delle chiavi o dei documenti relativi al veicolo, il locatario dovrà presentare immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria ed inviare copia della stessa al locatore con raccomandata A.R. entro 72 ore.
In caso di furto/incendio totale il locatario si impegna ad accettare la penalità indicata nella scheda veicolo da calcolarsi sul valore commerciale del bene rilevato al momento del sinistro dal listino Quattroruote o altra pubblicazione ufficiale.
È fatto salvo il diritto del locatore di richiedere il risarcimento dell’intero valore del veicolo o della riparazione in caso di colpa grave o dolo del locatario.
In caso di ritrovamento del veicolo entro 30 giorni dalla data del furto, l’ammontare complessivo delle eventuali riparazioni e/o costi accessori sarà a carico del locatario fino alla concorrenza della penalità applicata in caso di furto totale.
Per la copertura incendio e furto sono previste le seguenti inclusioni: il locatore si impegna a tenere indenne il locatario, nei limiti ed alle condizioni riportate nel contratto di noleggio, dai danni materiali e diretti causati al veicolo da incendio totale e parziale; azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia consumato che tentato; rapina del veicolo, sia consumata che tentata; danni da furto o rapina causati al veicolo nella esecuzione di tali reati.
Esclusioni: sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività comunque determinata; eruzioni vulcaniche, terremoto, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; semplici bruciature e/o fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; saranno sempre esclusi i danni derivanti dal furto di oggetti presenti all’interno del veicolo.
In tutti i casi di danni al bene affidato, il locatario si impegna a notificare immediatamente, via PEC, al locatore l’evento occorso, specificandone la data, il luogo e la dinamica dell’accadimento nonché i danni riscontrabili sul veicolo.
In caso di danni al veicolo il locatario si impegna ad accettare una penalità nella misura indicata nel contratto di noleggio per ciascun singolo evento. In caso in cui l’evento sia dipeso da dolo o colpa grave del locatario, del conducente o delle persone delle quali questi debba rispondere a norma di legge o a norma del presente contratto, il locatore si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dell’intero valore del veicolo o delle riparazioni necessarie per ripristinare il danno.
Sempre salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Sono sempre escluse le riparazioni al veicolo a carico del locatore per danni avvenuti in conseguenza diretta di: atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine derivanti da fenomeni sismici; partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; causati da cose trasportate sul veicolo; derivanti da operazioni di carico e scarico o comunque tutti i danni procurati agli interni della vettura; subiti dal veicolo se guidato da parte di persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge; subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo, purché non di roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada; causati da resine vegetali, materiale organico animale, materiale ferroso corrosivo, che comportino, per la loro eliminazione, la necessità di specifici interventi.
Nel caso in cui il veicolo venga sottratto o danneggiato durante il tempo del suo noleggio a qualunque titolo presso terzi, il locatore può conferire specifico mandato allo Studio Legale che lo rappresenta per l’introduzione di tutte le necessarie azioni giudiziali e stragiudiziali del caso.
Del pari, in tutte le altre ipotesi di danneggiamento del veicolo noleggiato.
Il locatore si obbliga a far condurre i veicoli da persona in possesso di tutti i requisiti per l’abilitazione alla guida di volta in volta richiesti dalle vigenti normative e comunque titolare di patente di guida da almeno un anno.
Il locatore si obbliga a non usare o far usare i veicoli per scopi contrari alla legge e/o difformi da quanto previsto dalla carta di circolazione ed inoltre: in Stati dove non sia valida la Carta Verde; per competizioni sportive; per spingere o trainare oggetti; per corsi di guida e/o circolazione in autodromi o piste automobilistiche.
Il locatario dovrà usare la massima diligenza nella custodia e nella guida e rispettare tutte le norme di disciplina stradale e di uso e cura dei veicoli prescritte dalle Case Costruttrici e dal Locatore.
Il locatario dovrà altresì curare che i veicoli vengano regolarmente parcheggiati chiusi a chiave e con l’antifurto inserito se ne sono dotati.
In tutti i casi di sinistri derivanti da circolazione stradale il locatario, oltre alle obbligazioni sopra descritte, è tenuto, in caso di sinistro che non vede il coinvolgimento di altri veicoli, a trasmettere entro 48 ore dalla data dell’evento a mezzo PEC una relazione dettagliata circa l’accadimento.
In caso di sinistro che vede il coinvolgimento di uno o più veicoli, il locatario dovrà compilare il modello di denuncia sinistro, anticiparlo entro 48 ore dalla data dell’evento via PEC all’ufficio sinistri del locatore e spedirlo a mezzo raccomandata A/R.
In ogni caso il locatario dovrà più vicina Autorità in caso di feriti o di discordanza tra le dichiarazioni delle parti coinvolte; prendere nota di tutti i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte e dei curanti la custodia del veicolo; utilizzare esclusivamente l’organizzazione autorizzata dal locatore per l’eventuale traino.
In caso di sinistro occorso con controparte estera, il locatario si impegna ad avere una condotta atta all’identificazione della controparte avendo cura di reperire almeno le seguenti informazioni: targa del veicolo e compagnia assicurativa. In caso contrario sarà facoltà del locatore addebitare i danni causati dal sinistro.
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